La fauna selvatica, come recita la legge 157/92 è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. L’esercizio dell’attività venatoria a determinate specie animali è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

La legge stabilisce i tempi, i modi e le specie di fauna selvatica che possono essere cacciate.